Art. 1) DENOMINAZIONE
È costituita per volontà della Custodia generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi (in seguito anche Fondatore), con sede in Assisi, presso il Sacro Convento, una fondazione denominata “Fondazione per la Basilica di San Francesco in Assisi – Conservazione e restauro”. Ove la Fondazione consegua l’iscrizione nel Registro di cui all’art. 11 D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, aggiungerà alla propria denominazione la sigla “ONLUS” (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

Art. 2) SEDE
La Fondazione ha sede in Assisi, Piazza San Francesco, n. 2 presso il Sacro Convento di San Francesco di Assisi. La Fondazione intende operare nell’ambito territoriale del Comune di Assisi.

Art. 3) DURATA
La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 4) SCOPO
La Fondazione non ha finalità di lucro e ha come scopo:
- la tutela, la promozione e la valorizzazione (anche in concerto o collaborazione con autorità e soggetti all’uopo preposti), del patrimonio religioso, storico, monumentale e culturale costituito dalla Basilica e dal Sacro Convento di San Francesco di Assisi in Assisi.
La Fondazione si propone di attuare i propri scopi attraverso:
a). La realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, conservazione e rinnovo della Basilica e del sacro Convento e sue pertinenze, arredi e decorazioni, delle opere d’arte, della biblioteca e del patrimonio in essi contenuto;
b). Lo studio, la raccolta, la conservazione, l’archiviazione e trattamento delle informazioni e dei dati afferenti La Basilica e il Sacro Convento, degli elaborati progettuali della stato attuale e dei lavori eseguiti nel tempo, dell’impiantistica e comunque di opere ed interventi effettuati sulla Basilica e sul Sacro Convento.
Per il conseguimento dei suoi fini, l’ente potrà svolgere attività di ricerca, di studio, di insegnamento e documentazione tecnico.scientifica anche di sopporto, con qualsiasi mezzo; potrà promuovere incontri, concorsi, conferenze, seminari, convegni, mostre, scambi di conoscenze e materiali inerenti, corsi di formazione ed aggiornamento, potrà concludere accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere; potrà istituire borse di studio e di ricerca, curare la produzione e la distribuzione di opere editoriali e digitali o multimediali, proprie e/o di terzi e realizzare ogni altra iniziativa materiale e immateriale afferente agli scopi della Fondazione.
La Fondazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari e, in modo assolutamente strumentale e con astensione da qualsiasi fine di lucro soggettivo, commerciali, utili al conseguimento del proprio scopo o con questo connesse.

Art. 5) PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dai beni indicati nell’atto costitutivo del quale il presente statuto è parte integrante;
- dalle elargizioni fatte da Enti e da privati con espressa destinazione agli scopi della Fondazione;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge;
- dai beni mobili ed immobili che prevengono alla Fondazione a qualsiasi titolo.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, con i contributi pervenuti a qualsiasi titolo da terzi e sponsors, con gli eventuali proventi delle proprie attività, senza obbligo di iscrizione a patrimonio.
Il Consiglio Direttivo provvederà all’investimento dei frutti del proprio patrimonio, nonché di quanto perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, esclusivamente per il perseguimento degli scopi.

Art. 6) AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, determinato a discrezione del Fondatore.
Il Cardinale Legato Pontificio, e il Custode del sacro Convento, saranno membri di diritto del Consiglio Direttivo.
Il Cardinale Legato Pontificio, ove partecipi alle riunioni del Consiglio Direttivo, né assumerà la presidenza.
In caso di decesso, decorso di un triennio dalla nomina, rinuncia, impossibilità sopravvenuta di alcuni dei suoi membri, eccezion fatta pere quelli di diritto, il Fondatore nominerà i successori.
Il Custode pro-tempore del Sacro Convento di San Francesco in Assisi assumerà la legale rappresentanza della Fondazione e la Presidenza del Consiglio Direttivo, fermo quanto stabilito per la Presidenza delle Riunioni in presenza del Cardinale Legato Pontificio.

Art. 7) IL PRESIDENTE
Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi, in giudizio ed in via amministrativa.
Il Presidente della Fondazione:
- rappresenta la fondazione;
- convoca e presiede, in assenza del Cardinale legato, il Consiglio Direttivo proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- sorveglia il buon andamento dell’amministrazione della Fondazione curando l’osservanza dello statuto e promovendone la riforma qualora si renda necessario;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e cura i rapporti con le autorità;
- adotta ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.
In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa la veci il Consigliere più anziano di età, con i medesimi poteri e facoltà del primo, senza riserva alcuna, ovvero il Consigliere espressamente all’uopo delegato dal Consiglio.

Art. 8) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.
La deliberazione è fatta dal Presidente con invito scritto spedito almeno otto giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Al suo interno viene nominato un segretario che cura le redazioni dei verbali delle riunioni del Consiglio, da trascrivere su apposito libro.
Il Consiglio Direttivo:
a) determina annualmente, con apposita delibera, gli impieghi del patrimonio per la realizzazione dello scopo della fondazione.
b) adotta un regolamento finalizzato a determinare i criteri di amministrazione della Fondazione e di impiego delle somme della stessa.
c) approva il rendiconto;
d) predispone la previsione di spesa relativo all’anno successivo entro il 31 luglio di ogni anno;
e) delibera sulle modificazioni statutarie, ad esso riservate ai sensi del successivo art. 10 e su tutto quanto ad esso riservato dalla legge, dallo statuto e non concernente le attribuzioni del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, potrà istituire, con funzioni consultive, non vincolanti, comitati, in relazione ai diversi aspetti della vita della Fondazione.
In particolare potranno essere istituiti:
- il Comitato Scientifico, composto da personalità con competenze in materia di studi storici, artistici, di studi sul francescanesimo, dell’architettura e ingegneria, di archivistica, di bibliografia, di restauro e conservazione di opere d’arte;
- il Comitato d’Onore, composto da personalità che possono contribuire con la propria attività, consulenza o materialmente al conseguimento degli scopi della Fondazione.
Il Consiglio Direttivo potrà approvare il regolamento di funzione dei suddetti Organi Consultivi.

Art. 9) RENDICONTO
L’anno finanziario della Fondazione si chiude al 31 luglio di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, dovrà essere approvato il rendiconto; per motivi eccezionali, il termine suddetto potrà essere rinviato fino a sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il perseguimento degli scopi statutari.

Art. 10)
Spetta esclusivamente al Fondatore la modifica del presente Statuto, ad eccezione delle modifiche o integrazioni disposte da norme imperative, per le quali provvederà il Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei componenti.
Ove il Consiglio Direttivo non provveda in merito, le modifiche saranno apportate direttamente da Fondatore.

Art. 11) REVISORI
La gestione della Fondazione è controllata da tre revisori nominati dal Fondatore.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il loro compito è controllare l’andamento economico della Fondazione, l’esattezza del bilancio consuntivo redigendo una relazione da allegare agli atti.

Art. 12
Stante la natura della Fondazione, viene tassativamente esclusa qualsiasi possibile forma di distribuzione, ancorché indiretta fra i componenti gli Organi della Fondazione, ad eccezione dei revisori, in relazione al compenso previsto dagli sui e dalla legge, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale, residui attivi di bilancio e comunque di utilità di ogni tipo, sia durante la vita della Fondazione che in sede di liquidazione e di riparto finale, in caso di scioglimento.
Tutte le cariche della Fondazione, ad eccezione dei revisori, sono gratuite, salvo rimborso delle spese.

Art. 13 ESTINZIONE
La Fondazione si estingue per la cause previste dall’articolo 27 del Codice Civile.
In caso di estinzione il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, i quali dovranno soddisfare ogni ragione debitoria e procedere alle eventuale devoluzione delle residue attività.
In caso di scioglimento della Fondazione, l’intero patrimonio verrà devoluto esclusivamente a favore di soggetti senza finalità di lucro con scopi identici o affini, ferma l’osservanza di eventuali disposizioni di legge e/o provvedimenti dell’autorità a ciò preposta al momento dello scioglimento.

Art. 14)
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto viene fatto pieno riferimento alle norme di legge in materia di Fondazioni.

08 marzo 2002